Art. 12.
(Tutela della maternità e del concepito).

      1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all'area materno-infantile previste dalla tabella allegata all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,

 

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i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i consultori familiari svolgono i seguenti compiti:

          a) forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza;

          b) informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e sul territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale;

          c) informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità;

          d) predispongono, in collaborazione con gli enti locali, interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza;

          e) offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;

          f) si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni operanti a difesa della vita;

          g) informano sulle norme vigenti in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.